Sentenza 139/2012 (ECLI:IT:COST:2012:139)
Massima numero 36359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 04/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36351  36352  36353  36354  36355  36356  36357  36358  36360  36361  36362  36363  36364  36365  36366


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Liguria, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza publica . Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

- In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 3

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 5

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 6

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 7

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 8

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 9

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 11

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 12

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 13

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 14

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 19

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 20

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 3

Altri parametri e norme interposte