Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere indennità chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'organizzazione delle Regioni, nonché ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita irragionevolezza - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.
- In senso analogo v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.