Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere indennità chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria e della Regione Umbria - Asserita lesione dell'organizzazione delle Regioni, nonché ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 6, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi», sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in relazione agli artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., e alle asserite violazioni dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.) e del principio di ragionevolezza, in quanto, «tenuto anche conto delle caratteristiche morfologiche della Regione», l'applicazione della norma produrrebbe un aggravio, invece che una riduzione, della spesa. Infatti la disposizione impugnata, da qualificare quale principio generale di coordinamento della spesa, vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire, con la conseguenza che qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.