Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dalla disposizione censurata - Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria e della Regione Puglia - Asserita previsione di atto regolamentare statale in materia di legislazione concorrente, e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20, quarto periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si prevede che «modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» e, in particolare, per l'attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dal medesimo art. 6, sono stabiliti «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», sollevata in relazione sia all'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe un atto sostanzialmente regolamentare in materia di legislazione concorrente, sia il principio di leale collaborazione, in quanto, qualora il decreto ministeriale non avesse natura, il legislatore statale avrebbe dovuto disporre l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere. In primo luogo, si deve escludere che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione impugnata abbia natura regolamentare, in quanto, dovendo disciplinare l'erogazione degli incentivi statali, «non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo», limitandosi, invece, a esprimere «una scelta di carattere essenzialmente tecnico». In secondo luogo, la disposizione censurata, nel prevedere l'acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'approvazione del decreto previsto dalla norma impugnata non richiede, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, necessaria quando si debbano «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni».
- Sulla natura regolamentare di decreti aventi carattere essenzialmente tecnico, v. citata sentenza n. 278 del 2010.
- In tema di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 165 del 2011.