Sentenza 140/2012 (ECLI:IT:COST:2012:140)
Massima numero 36367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
23/05/2012; Decisione del
23/05/2012
Deposito del 04/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglieri regionali - Facoltà di contribuzione volontaria - Ius superveniens che non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Insussistenza di un profilo di inammissibilità o delle condizioni per una restituzione degli atti.
Regioni (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglieri regionali - Facoltà di contribuzione volontaria - Ius superveniens che non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Insussistenza di un profilo di inammissibilità o delle condizioni per una restituzione degli atti.
Testo
Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla facoltà di contribuzione volontaria dei consiglieri regionali dell'Abruzzo, in quanto è incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applicano le norme antecedenti alle novelle legislative intervenute sia prima che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, non ponendosi, quindi, un profilo di inammissibilità né dovendosi farsi luogo alla restituzione degli atti al giudice remittente per ius superveniens.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
07/11/1973
n. 41
art. 9
co. 2
legge della Regione Abruzzo
18/08/2004
n. 32
art. 13
co.
legge della Regione Abruzzo
18/08/2004
n. 32
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte