Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Assenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro fissato mediante rinvio a decreto ministeriale - Denunciata violazione dei principi in materia di delega legislativa e del principio di riserva di legge - Inconferenza dei parametri - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l’Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 Cost., dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale, adottato il 27 maggio 2020, il quale tra l’altro prevede (art. 9, comma 1), che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Da un lato il giudice a quo ha evocato un parametro manifestamente inconferente poiché nella specie non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale Dall’altro non si verte in materia coperta dalla riserva di legge, perché il procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza. (Precedente: S. 150/2023 - mass. 45653).