Sentenza 140/2012 (ECLI:IT:COST:2012:140)
Massima numero 36369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 04/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36367  36368


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglieri regionali - Facoltà di contribuzione volontaria per completare il secondo mandato legislativo - Possibilità di effettuare il versamento volontario in unica soluzione - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento - Questione legata da rapporto di pregiudizialità necessaria con la questione già dichiarata inammissibile - Conseguente irrilevanza per inapplicabilità della norma nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.

Testo
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 9, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Abruzzo n. 41 del 1973, come integrato dall'art. 13 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2004, che non prevede la possibilità di effettuare il versamento volontario in unica soluzione delle somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del primo periodo di legislatura da parte dei consiglieri regionali interessati. Infatti, la predetta questione è legata da rapporto di pregiudizialità necessaria con l'altra questione già dichiarata inammissibile nel corpo della sentenza, concernente l'introduzione di un termine eccessivamente breve per l'esercizio della facoltà di versamento contributivo volontario.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  07/11/1973  n. 41  art. 9  co. 2

legge della Regione Abruzzo  18/08/2004  n. 32  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte