Sentenza 141/2012 (ECLI:IT:COST:2012:141)
Massima numero 36370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2012; Decisione del
23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Titolo
Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo parziale in corso - Conversione ope legis in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Ius superveniens che non altera in modo significativo il quadro normativo - Estensione dello scrutinio di costituzionalità al testo della norma come modificata.
Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo parziale in corso - Conversione ope legis in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Ius superveniens che non altera in modo significativo il quadro normativo - Estensione dello scrutinio di costituzionalità al testo della norma come modificata.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), la modifica della norma, da parte dell'art. 10, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), anteriormente all'ordinanza di rimessione, non determina l'inammissibilità della questione, perché la modifica non altera in modo significativo il quadro normativo, limitandosi a spostare al 31 dicembre 2012 la data (originariamente fissata a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 9 del 2009), entro la quale i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti devono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, sicché la Corte costituzionale deve procedere all'esame del merito estendendo il proprio scrutinio al testo della norma come modificata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), la modifica della norma, da parte dell'art. 10, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), anteriormente all'ordinanza di rimessione, non determina l'inammissibilità della questione, perché la modifica non altera in modo significativo il quadro normativo, limitandosi a spostare al 31 dicembre 2012 la data (originariamente fissata a due anni dall'entrata in vigore della legge n. 9 del 2009), entro la quale i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti devono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, sicché la Corte costituzionale deve procedere all'esame del merito estendendo il proprio scrutinio al testo della norma come modificata.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/04/2009
n. 9
art. 26
co. 8
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 10
co. 87
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte