Sentenza 141/2012 (ECLI:IT:COST:2012:141)
Massima numero 36371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2012; Decisione del
23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Titolo
Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo parziale in corso - Conversione ope legis in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Intervento che incide nel contenuto di contratti di lavoro conclusi e in corso - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Rapporti di lavoro a tempo parziale in corso - Conversione ope legis in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 - Intervento che incide nel contenuto di contratti di lavoro conclusi e in corso - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' illegittimo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., l'art. 26, comma 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, che, pur dichiaratamente transitorio, non si limita a regolare per il futuro la possibilità o il diniego di utilizzazione di una determinata forma contrattuale, ma stabilendo l'obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo parziale del personale appartenente alla polizia municipale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, incide direttamente sulla disciplina di contratti a conclusi in precedenza e già in corso, alterandone il contenuto, in tal modo intervenendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
E' illegittimo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., l'art. 26, comma 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, che, pur dichiaratamente transitorio, non si limita a regolare per il futuro la possibilità o il diniego di utilizzazione di una determinata forma contrattuale, ma stabilendo l'obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo parziale del personale appartenente alla polizia municipale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, incide direttamente sulla disciplina di contratti a conclusi in precedenza e già in corso, alterandone il contenuto, in tal modo intervenendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/04/2009
n. 9
art. 26
co. 8
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/08/2011
n. 11
art. 10
co. 87
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte