Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Asserita incidenza su aspetti privatistici del contratto di lavoro riservati alla competenza legislativa esclusiva statale - Insussistenza - Scelta organizzativa amministrativa rientrante nella competenza esclusiva della Regione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che vietando al personale appartenente alla polizia municipale la possibilità di accedere al contratto di lavoro a tempo parziale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non incide sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro, ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, collocandosi in un ambito di scelte di organizzazione amministrativa, in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro, e va ricondotto alla competenza residuale della Regione.