Sentenza 141/2012 (ECLI:IT:COST:2012:141)
Massima numero 36373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36370  36371  36372


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Evocazione di parametro non motivata - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile in parte qua la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., non trovandosi alcun supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza di rimessione.



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  29/04/2009  n. 9  art. 10  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte