Sentenza 141/2012 (ECLI:IT:COST:2012:141)
Massima numero 36373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2012; Decisione del
23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Evocazione di parametro non motivata - Inammissibilità della questione.
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia municipale - Generale divieto, per il futuro, di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - Evocazione di parametro non motivata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile in parte qua la questione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., non trovandosi alcun supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/04/2009
n. 9
art. 10
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte