Processo costituzionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Eccepita inammissibilità del ricorso per tardività - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Reiezione dell'eccezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della tardività del deposito in giudizio della ratifica, da parte del Consiglio provinciale, della deliberazione della Giunta provinciale di proporre il ricorso stesso, poiché l'atto di ratifica non sarebbe stato depositato in giudizio entro il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente. Nella specie, infatti, sussiste l'affidamento del ricorrente ingenerato dalla prassi della Corte circa la non perentorietà del termine di deposito della ratifica consiliare.