Sentenza 142/2012 (ECLI:IT:COST:2012:142)
Massima numero 36375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36374  36376  36377  36378


Titolo
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ius superveniens che non comporta la cessazione della materia del contendere - Estensione della questione alla nuova formulazione della disposizione censurata.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono insussistenti i presupposti per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonostante lo ius superveniens, costituito dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Provincia autonoma è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 16  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte