Sentenza 142/2012 (ECLI:IT:COST:2012:142)
Massima numero 36376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36374  36375  36377  36378


Titolo
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Carenza delle condizioni previste dalle norme di attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato - Conseguente necessità di applicare la disposizione statutaria che riserva alla Provincia "i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici" - Attribuzione alla Provincia autonoma di Trento dei nove decimi del gettito - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione alla Provincia autonoma di Bolzano.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito. Infatti, il gettito dell'addizionale erariale in esame, percetto nel territorio della Provincia autonoma, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non è delimitato temporalmente; sicché tale gettito, pertanto, spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto. La pronuncia - con riferimento all'attribuzione del gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale - deve essere estesa alla Provincia di Bolzano.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 16  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 9