Sentenza 142/2012 (ECLI:IT:COST:2012:142)
Massima numero 36377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36374  36375  36376  36378


Titolo
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Questione, prioritariamente prospettata, volta a riservare alla Provincia ricorrente l'intera maggiorazione addizionale - Asserita violazione della disposizione statutaria secondo cui le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributo proprio provinciale -Presupposto interpretativo errato - Questione non fondata, assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione in questione, sollevata in relazione all'art. 73 dello Statuto, in quanto l'addizionale erariale, innestandosi in un tributo proprio della Provincia - cioè nella tassa automobilistica provinciale istituita dall'art. 4 della legge prov. n. 10 del 1998, da qualificarsi «tributo proprio» in senso stretto a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 73 dello statuto d'autonomia -, costituirebbe maggiorazione di un tributo provinciale, con la conseguenza che anche il gettito di tale addizionale andrebbe attribuito alla Provincia. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente è errato in quanto l'addizionale (sia essa qualificabile come una vera e propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur innestandosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); pertanto, anche il gettito di tale addizionale spetta all'erario, nei limiti consentiti dalle norme statutarie.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 16  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte