Sentenza 142/2012 (ECLI:IT:COST:2012:142)
Massima numero 36378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36374  36375  36376  36377


Titolo
Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita realizzazione di una finalità di riequilibrio della finanza pubblica, senza la previa adozione delle specifiche modalità previste dallo statuto in applicazione del principio di leale collaborazione - Questione assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve ritenersi assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale la questione sollevata in relazione all'art. 79 dello Statuto dato che, con la disposizione censurata, lo Stato perseguirebbe obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica senza la previa adozione delle specifiche modalità ivi previste poste a garanzia del principio di leale collaborazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 16  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

Altri parametri e norme interposte