Imposte e tasse - Contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari - Riserva a favore del bilancio statale - Mancata esclusione del contributo dovuto per i processi celebrati in Sicilia, almeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo - Ricorso della Regione siciliana - Asserita carenza della condizione della novità dell'entrata tributaria che ne consentirebbe l'attribuzione allo Stato - Asserita violazione delle norme statutarie e di attuazione sul riparto del gettito tributario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove la Regione siciliana si duole dell'insussistenza della condizione richieste dal predetto art. 2 e, cioè, della «novità» del tributo medesimo. Infatti con riferimento alle controversie tributarie, le disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno sostituito l'imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato - che ha natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguitone in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9; sicché la norma impugnata concerne, quindi, solamente l'incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato.
- Sulla natura del contributo unificato, v. citata sentenza n. 73 del 2005.
- In tema di "nuova entrata" di cui all'art, 2 del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074: v. citata sentenza n. 348 del 2000.