Imposte e tasse - Contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo - Maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati - Riserva a favore del bilancio statale - Ricorso della Regione siciliana - Non prevista partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione dei relativi proventi riscossi in Sicilia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal precedente comma 6, in quanto la norma non prevederebbe la sua partecipazione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in Sicilia. Infatti, quando il legislatore riserva all'erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana (la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista), solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa; tale condizione non è ravvisabile rispetto alle operazioni dirette a distinguere, dopo l'aumento del contributo unificato disposto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, la quota del gettito conseguito in Sicilia corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato da quella derivante dall'incremento di tali importi.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 152 del 2011, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000.