Sentenza 144/2012 (ECLI:IT:COST:2012:144)
Massima numero 36381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 06/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Disciplina sulle autovetture di servizio - Determinazioni sulla cilindrata e sulla durata, nonché previsione di un dpcm che regoli modalità e limiti di utilizzo delle autovetture al fine di ridurne numero e costo - Incertezza dell'interpretazione costituzionalmente orientata per la quale la disciplina sarebbe applicabile solo allo Stato e agli enti nazionali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la natura puntuale e di dettaglio delle voci di spesa - Asserita violazione della potestà amministrativa regionale, esorbitanza della potestà regolamentare statale, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, e in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Norme non aventi alcun effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dalla Regione Liguria per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce il limite di cilindrata di 1600 cc alle auto di servizio (comma 1, integrato dal successivo comma 2 con alcune deroghe calibrate su organi e soggetti), e inoltre stabilisce regole di dismissione e rottamazione delle auto preesistenti all'emanazione della norma (comma 3), e rimette a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la fissazione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo (comma 4), poiché dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali, dovendosi escludere, in particolare, in base all'esegesi letterale e sistematica del comma 4, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.), sicché l'emanazione del d.P.C.m. del 12 gennaio 2012, che ha corretto il precedente d.P.C.m. del d.P.C.m. 3 agosto 2011 nel senso di includere nell'ambito di applicazione della normativa sulle "auto blu" anche le Regioni e gli enti locali, non è in grado di orientare la qualificazione e la interpretazione delle norme impugnate, nonché la loro cogenza nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in modo non conforme al dettato dell'art. 117 Cost.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 2  co. 1

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 2  co. 3

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 2  co. 4

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte