Istruzione - Obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente - Definizione della soglia numerica di 1000 alunni (o di 500 in relazione a specificità geografiche) che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia - Norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo V - Intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera affidata alla competenza regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, sulla base di specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo e quindi risulta lesiva della sfera affidata alla competenza regionale.
- Sulla materia dell'istruzione con riferimento alla rete scolastica e dimensionamento istituti, vedi sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011.