Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Ius superveniens avente sostanziale identità di contenuto precettivo - Applicazione del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale - Trasferimento della questione sulla nuova disposizione.
La questione di legittimità costituzionale relativa all'originario art. 19, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è trasferita alla sua nuova formulazione, introdotta dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, che ha elevato le soglie numeriche per il conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome in luogo dell'assegnazione a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Infatti, la modifica che non è in alcun modo satisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e giustifica, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, l'immediato scrutinio della questione.
- In materia di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, vedi tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010.