Sentenza 148/2012 (ECLI:IT:COST:2012:148)
Massima numero 36390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/06/2012;  Decisione del  04/06/2012
Deposito del 07/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36387  36388  36389  36391  36392  36393  36394  36395  36396  36397


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata - in relazione ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), di autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché a quello di leale collaborazione - la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter, in quanto si tratta di disposizioni ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituenti princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale». Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

- In senso analogo v. citate sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007.

- In tema di norme sanzionatorie configuranti principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 155 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 14  co. 7

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte