Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.
In relazione alla questione di legittimità concernente il comma 9 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, deve ritenersi che lo ius superveniens costituito dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 esclude che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato; sicché le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.