Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che: 1) a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Infatti la disposizione denunciata ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente».
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 108 del 2011