Sentenza 148/2012 (ECLI:IT:COST:2012:148)
Massima numero 36395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/06/2012;  Decisione del  04/06/2012
Deposito del 07/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36387  36388  36389  36390  36391  36392  36393  36394  36396  36397


Titolo
Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni, deve ritenersi che lo ius superveniens medio tempore intervenuto non ha inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 14  co. 32

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte