Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Essendo questa la finalità della disposizione impugnata, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.