Sentenza 149/2012 (ECLI:IT:COST:2012:149)
Massima numero 36398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/06/2012;  Decisione del  04/06/2012
Deposito del 07/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36399  36400


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Impugnazione di disposizione non inclusa nella delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione del ricorso - Necessaria corrispondenza, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione - Inammissibilità della questione.

Testo

Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, dell'art. 16, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto tale disposizione non è compresa in quelle indicate nella delibera dell'organo esecutivo regionale.

- Sulla necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'ente si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 205/2011, 278/2010 e 533/2002.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

 15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte