Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopraggiunte pronunce di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni aventi ad oggetto norma del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida). (Classif. 111011).
A fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l’incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019).
(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49, comma 3, CDFUE – dell’art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d, della legge n. 120 del 2010. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente risulta modificato dalla sentenza n. 163 del 2022, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ravvisandone l’irragionevolezza nei limiti dei casi regolati dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis, cui invece – per quanto si evince dall’ordinanza – è riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio a quo).