Sentenza 149/2012 (ECLI:IT:COST:2012:149)
Massima numero 36400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  04/06/2012;  Decisione del  04/06/2012
Deposito del 07/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36398  36399


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle attribuzioni regionali e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione incidente in una molteplicità di settori che presentano commistione di competenze statali e regionali - Applicazione futura alle amministrazioni regionali delle sole norme delegificate che attengano a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui, perseguendo il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, autorizzerebbe l'emanazione di regolamenti di delegificazione in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica (la cui potestà regolamentare appartiene alle Regioni), poiché l'incidenza dei regolamenti previsti dalla norma impugnata, da emanare al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, riguarda una varietà di aspetti dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che non possono essere ascritti interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma investono una pluralità di settori nei quali lo Stato detiene competenza legislativa esclusiva, imponendosi dunque con riguardo ad essi una valutazione della legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione, e non essendo possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni, conseguendone che i regolamenti adottati si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego, e qualora i regolamenti fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, ove ne ricorrano i necessari presupposti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte