Ordinanza 150/2012 (ECLI:IT:COST:2012:150)
Massima numero 36401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  22/05/2012;  Decisione del  22/05/2012
Deposito del 07/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36402


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Sopravvenienza della sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU - Necessità di un rinnovato esame dei termini della questione in presenza di una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 4  co. 3

legge  19/02/2004  n. 40  art. 9  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 9  co. 3

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14