Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Previsione che, per gli anni dal 2011 al 2013, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente - Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione per disincentivazione del risparmio - Evocazione di parametri che non attengono alla distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.
Devono essere dichiarate inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, riguardanti l'asserita lesione principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione per disincentivazione del risparmio. Infatti, nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono evocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
- Sulla evocazione dei parametri nei giudizi in via principale, vedi sentenze n. 128 e n. 33 del 2011; n. 52 del 2010; n. 237 del 2009; n. 289 e n. 216 del 2008.