Sentenza 151/2012 (ECLI:IT:COST:2012:151)
Massima numero 36406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/06/2012;  Decisione del  06/06/2012
Deposito del 14/06/2012; Pubblicazione in G. U. 20/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36403  36404  36405  36407  36408  36409  36410  36411


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente - Devoluzione, per gli anni dal 2011 al 2013, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Ricorsi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione delle competenze statutarie e legislative delle Regioni -Interpretazione della norma censurata che ne esclude la lesività - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Devono essere dichiarate non fondate la questioni di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, relative all'asserita violazione delle competenze statutarie e legislative delle regioni.

Infatti, la disposizione impugnata deve essere interpretata non nel senso che le Regioni hanno l'obbligo di adottare deliberazioni di riduzione di spesa, ma nel senso che, qualora nell'esercizio della loro autonomia deliberino per il triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi ottenuti siano riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Pertanto, la predetta disposizione non pone espressamente alcun obbligo di risparmio a carico delle Regioni ed anzi, mediante l'uso del tempo futuro («verranno deliberate»), indica la mera eventualità della decisione di risparmio, non quantificato in una misura minima. Tale interpretazione è priva di attitudine lesiva delle competenze statutarie e legislative delle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 5  co. 1

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123  co. 1

Altri parametri e norme interposte