Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Previsione che, a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, l'importo previsto a titolo di rimborso delle spese elettorali è ridotto del 10 per cento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale della Regione nella materia elettorale - Asserita lesione, in via subordinata, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, relative all' asserita lesione della competenza legislativa residuale della regione nella materia elettorale o, via subordinata, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali.
Infatti, l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale, inclusa, perciò, la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne. Ne consegue la non fondatezza della censura formulata in via principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma dell'art. 117 Cost., perché in materia la potestà legislativa della Regione non è residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui all'art. 122, primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Parimenti non è fondata neppure la questione promossa in via subordinata, in quanto la disciplina relativa all'entità del fondo da cui si attinge il rimborso forfetario delle spese sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo dei Consigli regionali - e quindi alla misura del rimborso forfetario - non integra una normativa di dettaglio, ma ha natura di principio fondante del «sistema di elezione» dei consiglieri regionali, avendo essa l'obiettivo di garantire l'uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi. Pertanto, la normativa denunciata non pone una norma di stretto dettaglio, violativa della competenza legislativa concorrente della regione.
- Sulla disciplina del procedimento elettorale regionale, vedi sentenza n. 196 del 2003.