Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Puglia - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e degli enti ad essa collegati - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della regione e degli enti ad essa collegati. Infatti, l'introduzione del principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute costituisce, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.