Sentenza 211/2023 (ECLI:IT:COST:2023:211)
Massima numero 45853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  24/10/2023;  Decisione del  24/10/2023
Deposito del 04/12/2023; Pubblicazione in G. U. 06/12/2023
Massime associate alla pronuncia:  45854


Titolo
Maternità e infanzia - In genere - Istituti a tutela - Ratio - Preminente tutela delle esigenze fisiologiche, relazionali ed affettive del minore. (Classif. 150001).

Testo

Gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42783; S. 257/2012 - mass. 36724; S. 385/2005 - mass. 29890; S. 179/1993 - mass. 19493).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte