Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Sopravvenuta conclusione di un accordo che esclude l'applicazione della norma censurata per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011 - Cessazione della materia del contendere, nella parte in cui la norma censurata si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, relative all'asserita previsione di un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali. Al riguardo, è stato, infatti, raggiunto un accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta, per effetto del quale, la disposizione denunciata non può trovare diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta per le annualità successive al 2010 e non può, perciò, violare, in parte qua, l'autonomia legislativa e finanziaria della Regione medesima.