Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Insussistenza - Non fondatezza della questione nella parte in cui la norma censurata si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta.
Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, relativa all'asserita previsione di un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali, in quanto la disposizione censurata ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.