Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e di forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche - Divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della Regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni. Infatti, la censurata disposizione - che vieta di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) - persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del settore. Essa è, pertanto, riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e costituisce principio fondamentale, e non norma di dettaglio, in quanto enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali.
- Sulla legittimità dell'incidenza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle Regioni, vedi sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005.
- Sulla legittimità dell'incidenza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane, vedi sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009.