Sentenza 153/2012 (ECLI:IT:COST:2012:153)
Massima numero 36413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/06/2012;  Decisione del  18/06/2012
Deposito del 21/06/2012; Pubblicazione in G. U. 27/06/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Cause di incompatibilità - Giudice già investito della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato e di contestuale giudizio direttissimo, che non ha convalidato l'arresto per ritenuta insussistenza del reato ed ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero - Divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Asserita violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ad analoga ipotesi riferita al giudice per le indagini preliminari - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen, censurato - in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU - nella parte in cui non prevede che non possa esercitare le funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato e di contestuale giudizio direttissimo, non abbia convalidato l'arresto per ritenuta insussistenza del reato e abbia conseguentemente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Poiché tale provvedimento determina una frattura tra la fase prodromica al giudizio direttissimo - relativa alla convalida e alla richiesta di misura cautelare - e la fase dibattimentale, trova applicazione in tal caso il principio, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell'imputato, formulando un apprezzamento prognostico in ordine alla sua responsabilità, diviene incompatibile all'esercizio della funzione di giudizio sul merito dell'accusa. Tale principio è ormai penetrato nel vigente ordinamento processuale penale, di tal che il giudice può farne direttamente applicazione nell'ipotesi in esame, senza la necessità di invocare una nuova pronuncia additiva della Corte sul punto.

- Sulla funzione delle norme sulla incompatibilità quale presidio ai valori della terzietà e imparzialità del giudice, v. la citata sentenza n. 224 del 2001.

- In relazione alle condizioni in presenza delle quali la previsione di incompatibilità è costituzionalmente necessaria, si veda la citata sentenza n. 131 del 1996, nonché le sentenze n. 155 e 131 del 1996; 432 del 1995; n. 124 del 1992; n. 502 del 1991; l'ordinanza n. 516 del 1991.

- Sulla insussistenza dell'incompatibilità a celebrare il giudizio direttissimo del giudice che ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per detto giudizio, v. la citata sentenza n. 177 del 1996 e le ordinanze n. 90 del 2004; n. 40 del 1999; n. 286 del 1998; n. 433, n. 316 e n. 267 del 1996.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6