Processo penale - Spese di giustizia - Imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Presunzione assoluta di reddito superiore ai limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio - Omessa valutazione della sent. n. 139 del 2010 - Erronea ricostruzione normativa - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per l'erroneità della ricostruzione normativa operata dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del d. l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost., e 6, terzo comma, lett. c), della CEDU, nella parte in cui impone che il reddito degli imputati già condannati con sentenza definitiva per il reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope sia da ritenersi superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Il rimettente ha, infatti, omesso qualsiasi valutazione della sentenza n. 139 del 2010 che, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione nella parte in cui non ammette la prova contraria relativamente al reddito dei soggetti già definitivamente condannati per i reati ivi indicati, ha determinato un assetto normativo immune dalle formulate censure.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 139/2010.
- Per la manifesta inammissibilità di questioni «frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente», v. la citata ordinanza n. 334/2007.