Ordinanza 156/2012 (ECLI:IT:COST:2012:156)
Massima numero 36416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  18/06/2012;  Decisione del  18/06/2012
Deposito del 21/06/2012; Pubblicazione in G. U. 27/06/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Imposizione ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio dell'obbligo di versare al comune un contributo annuo - Questione riproposta in seguito a restituzione degli atti per ius superveniens - Omessa valutazione sulla perdurante rilevanza della questione - Difetto di motivazione non colmabile con rinvio alla precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 119 della Costituzione, in quanto la questione viene proposta dopo che, con riferimento ad una analoga questione sollevata nello stesso giudizio principale, la Corte ha disposto la restituzione degli atti alla sopra indicata Commissione tributaria per ius superveniens costituito dall'art. 21 della legge della Regione Piemonte 30 settembre 2008, n. 28, abrogativo del censurato comma 4 dell'art. 16 della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002, invitando il giudice a quo a procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità e, a tal fine, ad apprezzare, «altresí», l'incidenza sulla questione medesima sia di quanto statuito dalla sentenza della Corte n. 102 del 2008 sia della «recente giurisprudenza relativa alla specialità o meno degli scarti animali rispetto alla generalità dei rifiuti, anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia». Ma il giudice rimettente, nel riproporre la questione, non ha proceduto alle valutazioni demandategli dalla Corte con la predetta ordinanza incorrendo in incolmabili lacune motivazionali.

- In tema di presentazione di deduzioni difensive nell'atto di costituzione, neo senso che non è richiesta a pena di invalidità della costituzione stessa, v. citata sentenza n. 168 del 2010.

- Sull'obbligo di motivazione del giudice remittente nel caso di questioni aventi ad oggetto disposizioni abrogate, v. citate ordinanze n. 96 del 2009; n. 126 del 2008; n. 426 e n. 126 del 2007.

- Sulla preclusione della possibilità di integrazione o di rinvio per relationem a precedente ordinanza di rimessione, v. citate ordinanze n. 33 del 2006; n. 22 del 2005; n. 498 del 2002; n. 310 e n. 232 del 2000; n. 117 del 1974.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  24/10/2002  n. 24  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte