Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione siciliana - Disposizioni contabili per le finalità di cui alla legge regionale n. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese) - Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale - Proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 2/2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Successiva promulgazione e pubblicazione della delibera con omissione delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni contabili per le finalità di cui alla legge regionale n. 11/2009 (crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese), volte a favorire la ricomposizione del fondo di garanzia del personale della formazione professionale (disegno di legge n. 829), in quanto la pubblicazione, successiva all'impugnazione del Commissario dello Stato, è avvenuta con l'omissione delle disposizioni oggetto di censura. Quindi, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia e conseguentemente fa venir meno l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
- Sull'esaurimento del potere promulgativo nel giudizio in via principale, ormai prerogativa della sola Regione siciliana, v. ex plurimis, ordinanze n. 11, n. 12, n. 27 e n. 28 del 2012; n. 2 e n. 57 del 2011, n. 74, n. 155 e n. 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 229 e n. 358 del 2007, n. 410 del 2006.