Sentenza 158/2012 (ECLI:IT:COST:2012:158)
Massima numero 36418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
18/06/2012; Decisione del
18/06/2012
Deposito del 22/06/2012; Pubblicazione in G. U. 27/06/2012
Massime associate alla pronuncia:
36419
Titolo
Agricoltura - Caccia - Norme della Regione Piemonte - Istituzione di un "Marchio di valorizzazione" delle produzioni agroalimentari - Anticipazioni sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dalle norme comunitarie autorizzate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Interventi straordinari a protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio - Ius superveniens abrogativo o sostitutivo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Agricoltura - Caccia - Norme della Regione Piemonte - Istituzione di un "Marchio di valorizzazione" delle produzioni agroalimentari - Anticipazioni sui contributi relativi al Regime di pagamento unico previsto dalle norme comunitarie autorizzate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Interventi straordinari a protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio - Ius superveniens abrogativo o sostitutivo delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, Cost., promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 settembre 2011, dovendosi ritenere che le disposizioni, oggetto di abrogazione o sostituzione, non hanno ricevuto medio tempore applicazione, in considerazione sia della struttura delle stesse, che implicava ulteriori adempimenti da parte degli organi regionali, sia del periodo relativamente breve di vigenza.
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 120, primo comma, Cost., promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 settembre 2011, dovendosi ritenere che le disposizioni, oggetto di abrogazione o sostituzione, non hanno ricevuto medio tempore applicazione, in considerazione sia della struttura delle stesse, che implicava ulteriori adempimenti da parte degli organi regionali, sia del periodo relativamente breve di vigenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
11/07/2011
n. 10
art. 2
co. 7
legge della Regione Piemonte
11/07/2011
n. 10
art. 7
co. 1
legge della Regione Piemonte
11/07/2011
n. 10
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte