Polizia (forze di) - Polizia penitenziaria - Concorso per vice-ispettore - Vincitrici assenti dal lavoro per maternità - Partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza dal lavoro - Successiva immissione in ruolo - Decorrenza giuridica parificata a quella degli altri vincitori - Omessa previsione - Violazione della parità di trattamento tra donne e uomini e dei principi a tutela della maternità e dei minori - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 180006).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. Pur consentendo la partecipazione al corso di formazione successivo al periodo di assenza, la disciplina posta dalle disposizioni censurate dal Consiglio di Stato non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternità, la possibilità di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso, tenendo anche conto sia che l’istituto della retrodatazione della nomina ha carattere eccezionale e pertanto non è suscettibile di interpretazioni estensive, sia che la novella introdotta con d.lgs. n. 172 del 2019, non applicabile ratione temporis, ha previsto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo. Al contrario, la posticipazione dell’immissione in ruolo per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di chances, considerando che il ritardo, come nel caso di specie, potrebbe anche protrarsi per molto tempo. La piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta pertanto adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l’amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Né può considerarsi rispettato il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso. Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l’interesse primario dei minori.