Sentenza 76/2026 (ECLI:IT:COST:2026:76)
Massima numero 47576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 12/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Maternità e infanzia - In genere - Forme di tutela site al crocevia di molteplici interessi costituzionalmente rilevanti - Speciale e adeguata protezione di cui all'art. 37 Cost. - Inscindibilità di tali caratteri nei meccanismi di protezione da congegnare - In particolare: dovere di non ostacolare la madre lavoratrice, assicurandole il diritto di partecipare a concorsi senza pregiudicare il diritto preminente alla sua salute e del bambino (nel caso di specie: illegittimità costituzionale avente a oggetto disposizione statale, nella parte in cui non prevede che, ai fini del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale e della trasformazione di un incarico di convenzione con il SSN da tempo determinato a indeterminato, il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità produca effetti giuridici retroattivi, per le corsiste che ne abbiano fruito, sin dalla sessione ordinaria d'esame prevista per gli altri partecipanti). (Classif. 150001).

Testo

Le tutele correlate alla gravidanza e alla maternità sono situate al crocevia di molteplici principi costituzionalmente rilevanti: l’art. 31 Cost., che protegge la maternità e l’infanzia; l’art. 32 Cost., che tutela la salute della mamma e del bambino; l’art. 37 Cost., che impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare e assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. (Precedenti: S. 158/2018 - mass. 40025; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 361/2000 - mass. 25627).

La «speciale adeguata protezione» di cui all’art. 37 Cost., oltre a dover essere plasmata sulla specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne, mostra, tramite l’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata”, che i due profili sono inscindibili e si compenetrano e rafforzano a vicenda. (Precedente S. 205/2015).

La maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice. (Precedente: S. 310/1999 - mass. 24959).

Il solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, senza che l’amministrazione sia vincolata ad attivarlo secondo scadenze prestabilite, lede l’art. 3 Cost. e la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne. (Precedente: S. 211/2023 - mass. 45854).

Strumenti di tutela finalizzati a proteggere la salute della donna e l’interesse preminente del bambino, tenuto conto delle sue esigenze biologiche e di quelle di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della sua personalità – come la sospensione dell’attività formativa – non possono riverberarsi negativamente sulla posizione della donna lavoratrice che, per l’effetto, subisca un immediato pregiudizio nel rapporto di lavoro. (Precedenti: S. 115/2025 - mass. 46871; S. 211/2023 - mass. 45853; S. 116/2011 - mass. 35553; S. 285/2010 - mass. 34934; S. 332/1988 - mass. 10637, 10638, 10640, 10641; S. 1/1987 - mass. 4001).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31, 32 e 37 Cost., l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il SSN in uno a tempo indeterminato. La disciplina censurata dal TAR Lazio, sez. terza quater, non consentendo alle corsiste, che abbiano sospeso il corso di formazione per motivi di gravidanza e maternità, di partecipare alla sessione di esami ordinaria e di dover attendere, dopo il suo recupero, una sessione d’esame straordinaria, senza possibilità di far retroagire i relativi effetti alla data della prima e in una situazione di incertezza – causata dall’assenza di vincoli per l’amministrazione circa l’an e il quando per la relativa indizione – determina la discriminazione delle madri lavoratrici e un’irragionevole diversità di trattamento rispetto agli altri iscritti, con conseguenze pregiudizievoli prive di giustificazioni legittime. In pari tempo, si fa gravare sulla donna lavoratrice conseguenze pregiudizievoli della scelta di avere figli, che invece è protetta da molteplici principi costituzionali e da quello eurounionale di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e impiego, anche in contrasto sulla progressiva costruzione di un quadro complessivo di protezioni volte a elidere gli effetti negativi di menomazione economica, il danno permanente e irrecuperabile sul piano della carriera, la perdita di chance per persone non ancora entrate nel mondo del lavoro, e persino a tutelare il padre lavoratore. Per neutralizzare il pregiudizio costituito dal ritardo nell’acquisizione del diploma di formazione specifica in medicina generale, occorre riferire il momento della sua acquisizione alla data in cui si è svolta la sessione ordinaria d’esame per tutti gli altri partecipanti al corso, ai fini giuridici correlati alla trasformazione dell’incarico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato). (Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42783; S. 8/2014 - mass. 38136; S. 361/2000 - mass. 25627; S. 3/1998; S. 423/1995 - mass. 22745; S. 181/1993 - mass. 19556; S. 61/1991 - mass. 13911).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/08/1999  n. 368  art. 24  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte