Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Requisiti - Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo - Intervenienti originari non più in vita - Istanze di prosecuzione del giudizio formulate dai rispettivi eredi - Esclusione (nel caso di specie: non luogo a provvedere in ordine all'ammissibilità degli interventi di A. D.B. e di B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.). (Classif. 111002).
Quando gli originari intervenienti azionino un interesse qualificato di natura personalissima, nel caso tali persone non siano più in vita, non sussiste in ordine alla loro autodeterminazione un diritto trasmissibile in capo agli eredi.
(Nel caso di specie, è dichiarato che non vi è luogo a procedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interesse azionato, infatti, ha natura personalissima e, come tale, non costituisce un diritto trasmissibile agli eredi).