Decreto-legge - Conversione - Emendamenti aggiunti - Identità dell'oggetto rispetto al decreto originario - Necessità - Ratio - Rispetto delle ordinarie dinamiche parlamentari - Decreti-legge a carattere ab origine plurimo - Necessaria omogeneità degli emendamenti inseriti in sede di conversione rispetto ai contenuti o alla ratio dominante del decreto-legge - Divieto delle (sole) norme totalmente estranee o "intruse". (Classif. 076003).
La legge di conversione, rivestendo i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, è necessaria l’omogeneità degli emendamenti, inseriti in sede di conversione, rispetto al decreto-legge originario, vista la interrelazione funzionale tra il decreto-legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. (Precedenti: S. 23/2026 - mass. 47285; S. 245/2022 - mass. 45226).