Sentenza 158/2012 (ECLI:IT:COST:2012:158)
Massima numero 36419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
18/06/2012; Decisione del
18/06/2012
Deposito del 22/06/2012; Pubblicazione in G. U. 27/06/2012
Massime associate alla pronuncia:
36418
Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Comuni montani e comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare unilateralmente una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, nell'ambito di una attività di programmazione che coinvolge anche la Regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Comuni montani e comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare unilateralmente una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, nell'ambito di una attività di programmazione che coinvolge anche la Regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo l'art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), che introducendo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevede che la giunta regionale possa consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, atteso che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, e si inserisce, in base all'art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione, che pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.
E' illegittimo l'art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), che introducendo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevede che la giunta regionale possa consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, atteso che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, e si inserisce, in base all'art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione, che pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
11/07/2011
n. 10
art. 26
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 205
co. 1 bis