Rifiuti - Norme della Regione Toscana - Espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Competenza attribuita alla Comunità d'ambito, in cui ricade il territorio della Autorità marittima, previa stipula di convenzione con la Autorità medesima per il rimborso delle spese - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Sostituzione dell'espressione "Comunità d'ambito" con quella di "autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" - Trasferimento della questione sul testo normativo vigente.
La successiva modifica da parte del legislatore toscano del censurato art. 2 della legge regionale n. 41 del 2011, deve essere considerata un mero trasferimento della questione sul testuale dato normativo che, in conseguenza della sopravvenuta modifica, è attualmente vigente. Infatti,, già la versione originaria della disposizione censurata, verosimilmente nella consapevolezza delle imminenti sopravvenienze normative, prevedeva la possibile sostituzione della Comunità d'ambito, nelle competenze ad essa assegnate (cioè l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute) con «l'ente che assumerà le relative funzioni». Pertanto, la sostituzione dell'espressione «Comunità di ambito» con quella di «autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» non ha prodotto nessun effetto sostanziale sulla questione sollevata.