Rifiuti - Norme della Regione Toscana - Espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Competenza attribuita alla Comunità d'ambito, in cui ricade il territorio della Autorità marittima, previa stipula di convenzione con la Autorità medesima per il rimborso delle spese - Contrasto con la norma statale che, nel prevedere la competenza medesima della Comunità d'ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima, non contempla alcuna intesa con la Regione - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
Deve essere dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998. Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che la funzione di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia svolta dalla Comunità d'ambito in «avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima», ha implicitamente individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato. Ciò costituisce lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali e assorbe la censura sollevata con riferimento all'art. 97 Cost.
- Sulla inderogabilità da parte della legislazione regionale della disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, vedi sentenza n. 187 del 2011.