Sentenza 159/2012 (ECLI:IT:COST:2012:159)
Massima numero 36422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Acque - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Nozione di "acque superficiali", ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del codice dell'ambiente - Inclusione, oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche della fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino al massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente - Introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Acque - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Nozione di "acque superficiali", ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del codice dell'ambiente - Inclusione, oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche della fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino al massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente - Introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura.
- Sulla competenza esclusiva statale, materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», del livello di tutela della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, vedi ex multis: sentenze n. 373 del 2010; n. 127 del 2010; n. 61 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
05/08/2011
n. 41
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 54
co. 1 lett l
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 54
co. 1 lett n