Sentenza 160/2012 (ECLI:IT:COST:2012:160)
Massima numero 36425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36423  36424


Titolo
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento - Impossibilità di esercitare il potere di annullamento previsto dalla legge statale avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati - Lesione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' illegittima la legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136, Cost., poiché l'utilizzo dello strumento legislativo per l'approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, ha comportato l'impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che è finalizzato a garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela ambientale.

- Sulle finalità ambientali del potere di annullamento delle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio, vedi, cit., sent. n. 250 del 2008.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  26/09/2011  n. 16  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte